Nel complesso panorama giuridico italiano, la distinzione tra assegno di mantenimento e assegno divorzile riveste una notevole importanza, soprattutto alla luce di due recentissime sentenze della Corte di Cassazione, che hanno confermato l’orientamento stabilitosi negli anni passati.
L'assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) può essere riconosciuto dal giudice con la sentenza che dispone la separazione dei coniugi.
Con ordinanza del 10 aprile 2024, n. 9708, la Cassazione ha ribadito che questo assegno è finalizzato a far sì che il coniuge beneficiario mantenga lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.
Ma qual è la ragione di questo orientamento?
La giurisprudenza muove dal basilare presupposto che con la separazione i coniugi restano tali, cioè, ancora sposati.
Permangono, allora, alcuni obblighi reciproci che nascono proprio con il matrimonio (art. 143 c.c.), in particolare l’obbligo di assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia.
Questo tipo di assegno mira a preservare un equilibrio economico, basato sui redditi che il coniuge economicamente debole ha necessità di mantenere.
Sulla natura e funzione dell'assegno divorzile la giurisprudenza italiana è andata incontro a profondi cambiamenti nello scorso decennio.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18287/2018) hanno in ultimo chiarito che l'assegno divorzile ha una "natura perequativo-compensativa", che si basa sul principio di solidarietà costituzionale.
Tale orientamento resiste ancora oggi (v. ad es. Ordinanza del 10 aprile 2024 n. 9708).
Cosa significa?
Che tale contributo è destinato non solo a garantire l'autosufficienza economica dell'ex coniuge, ma anche a riconoscere il suo contributo passato alla vita familiare e le eventuali aspettative professionali sacrificate durante il matrimonio.
Tuttavia, il coniuge divorziato non è tenuto a garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il vincolo coniugale, proprio perché con la sentenza di divorzio il matrimonio cessa di esistere e le persone riacquistano la libertà di stato.
La principale differenza tra questi due tipi di assegni risiede, quindi, nel loro scopo e nella fase del rapporto coniugale in cui vengono concessi:
· Assegno di mantenimento: Si focalizza sul mantenere lo standard di vita simile a quello goduto durante il matrimonio, riconoscendo il diritto al mantenimento fino a quando il matrimonio legalmente persiste (durante la separazione).
· Assegno divorzile: Cerca di compensare l'ex coniuge per i sacrifici economici e professionali fatti durante il matrimonio (per esempio ancora oggi accade, in Italia, che un coniuge sacrifichi le sue aspettative di carriera per dedicarsi completamente alla cura della casa e della famiglia, e, dopo il divorzio, si ritrova completamente escluso dal mercato del lavoro), sostenendo un'equità post-matrimoniale, anche quando il matrimonio è legalmente concluso.
Le interpretazioni fornite dalla Cassazione mettono in luce come il diritto di famiglia italiano sia intimamente legato ai principi di equità e solidarietà. Questo approccio garantisce che entrambi gli ex coniugi possano avere una transizione economica meno traumatica dopo il divorzio, riconoscendo allo stesso tempo l'importanza di sostenere adeguatamente il coniuge meno abbiente durante la separazione.
Conclusione
Comprendere la distinzione tra assegno di mantenimento e assegno divorzile è essenziale per gli avvocati e i giuristi, ma soprattutto per le parti interessate. Le decisioni della Cassazione riflettono un’evoluzione della giurisprudenza che equilibra le esigenze individuali con i principi di giustizia sociale, sottolineando l'importanza di una valutazione attenta delle circostanze personali e contributive di ciascun coniuge.
Queste sentenze sono un chiaro esempio di come il diritto di famiglia possa adattarsi alle realtà sociali ed economiche in continua evoluzione, garantendo che i diritti di tutti gli individui siano rispettati e tutelati nel contesto giuridico italiano.
12.05.2024
Avv. Giovanni Firrito