Strutture mediche convenzionate – transazioni commerciali – accordi di determinazione del budget – d.lgs. 231/2002 – crediti commerciali – prestazioni sanitarie – interessi di mora – pagamento conguagli – ritardi nei pagamenti – sistema sanitario – Azienda sanitaria Locale – Azienda Sanitaria Provinciale
Le strutture mediche convenzionate con il Sistema Sanitario svolgono un ruolo fondamentale nella cura della salute dei cittadini: all’assenza di servizi ospedalieri in vaste aree del territorio si rimedia tramite apposite convenzioni che prevedono che larga parte di quei servizi vengano erogati dai privati che poi riceveranno un compenso dalla Regione competente.
Il procedimento per il pagamento di quelle somme inizia con il Decreto assessoriale di determinazione degli aggregati di spesa che individua per ogni branca medica le somme stanziate e dà il via al procedimento che si conclude con la firma dei contratti per la determinazione dei conguagli (anche detti “accordi di determinazione del budget”) tra strutture mediche convenzionate e le Aziende Sanitarie Provinciali i quali prevedono, oltre al pagamento di una somma periodicamente corrisposta alla struttura sanitaria convenzionata, una data entro cui pagare i conguagli e i saldi eventualmente dovuti.
Fermo che gli atti di accreditamento (c.d. convenzioni) con il Sistema Sanitario sono atti amministrativi, così come lo è anche il Decreto assessoriale, bisogna chiedersi quale sia la natura giuridica dei contratti.
La Cassazione riconosce a questi accordi di determinazione del budget conclusi con le Aziende Sanitarie la natura di veri e propri contratti di diritto privato e riconosce l’applicabilità a questi della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Cass. civ. n. 20391/2016, in senso conforme anche Cass. civ., Sez. III, sentenza del 2 luglio 2019, n. 17665).
Ora, chiarita la natura giuridica e la disciplina applicabile, ci si deve chiedere quali siano le conseguenze che se ne possono trarre.
Di norma, l’art. 1219 c.c. prevede che, mettendo in mora il debitore inadempiente, questi è tenuto alla corresponsione degli interessi di mora nella misura degli interessi legali attualmente fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2,5% annuo (era l’1,25% nel 2022 e il 5 % nel 2023).
Tuttavia, la Cassazione riconosce che, con la firma del contratto di determinazione del budget, l’ente assume l’obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire le prestazioni erogate al pari di quanto farebbe con una prestazione commerciale e dunque ne desume l’applicazione della disciplina del d.lgs. 231/2002, particolarmente conveniente per il privato.
Ed infatti questa disciplina prevede che, al superamento del termine di adempimento, in assenza di qualsiasi messa in mora, siano comunque dovuti al creditore gli interessi compensativi dei ritardi nelle transazioni commerciali (nettamente più elevati di quelli legali) decorso un termine che per le aziende sanitarie è di 60 giorni da quello fissato per il pagamento.
Gli interessi in questione sono particolarmente convenienti: erano pari all’ 8% fino al 2022, al 10,5% fino al 30 giugno 2023, al 12% fino al 31 dicembre 2023, al 12,5% fino al 30 giugno 2024 e al 12,25% fino al 31 dicembre 2024.
Inoltre, ed è particolarmente vantaggioso per la struttura sanitaria convenzionata, gli interessi di mora, pur essendo soggetti a fatturazione, non incidono sulla base imponibile dell’IVA e non contribuiscono all’incremento del volume d’affari o del fatturato. Infatti, tali interessi sono esclusi dalla base imponibile dell’IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633 del 1972. Pertanto, sarà comunque necessario emettere e inviare una fattura regolare per gli interessi di mora, ma senza considerarli ai fini dell’IVA.
Per ottenere le somme dovute per le prestazioni sanitarie erogate al posto del Sistema Sanitario dunque, dopo la firma dell’accordo di determinazione del budget, è possibile agire tanto stragiudizialmente quanto davanti a un giudice, ad esempio tramite un decreto ingiuntivo o con un giudizio ordinario.
In entrambi i casi, l’assistenza di un avvocato è fondamentale per ottenere pieno soddisfacimento delle proprie pretese in caso di mancato pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria. Contattaci per avere un parere in materia!