Alla morte di una persona, la sua successione è regolata in due modi: o da un testamento, o, in mancanza, dalla legge, che individua automaticamente i parenti a cui l’eredità va devoluta, e le quote ereditarie che spettano a ciascun parente.
Nel primo caso, si parla di successione testamentaria, mentre nel secondo caso, si parla di successione legittima.
In entrambi i casi, tuttavia, la legge prevede una marcata tutela a favore del coniuge, dell’unito civilmente, dei figli e, in mancanza di figli, degli ascendenti: costoro sono definiti eredi legittimari, e hanno senz’altro diritto ad una quota del patrimonio ereditario (che si chiama quota di legittima, di riserva, o indisponibile).
La tutela degli eredi legittimari è così articolata:
- Se sopravvivono solo figli, a loro è riservata la quota di 2/3 del patrimonio ereditario, da dividersi in parti uguali;
- Se sopravvive solo un figlio, a questo è riservata la quota di ½ del patrimonio ereditario;
- Se sopravvivono solo ascendenti, a costoro è riservata la quota di 1/3 del patrimonio ereditario;
- Se sopravvive solo il coniuge o l’unito civilmente, a questi è riservata la quota di ½ del patrimonio ereditario;
- Se sopravvive il coniuge e un figlio, a ciascuno è riservata la quota di 1/3 del patrimonio, mentre se oltre al coniuge vi sono più figli, ai figli è riservata la quota di ½ del patrimonio e al coniuge la quota di ¼;
- Infine, se oltre al coniuge sopravvivono gli ascendenti, metà del patrimonio è riservata al coniuge, e ¼ agli ascendenti.
Inoltre, al coniuge è riservato il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e di usare i mobili che la corredano, se la casa era di proprietà del defunto.
Il nucleo essenziale della tutela degli eredi legittimari sta in ciò: se la successione è regolata (con testamento o donazioni) in modo tale che ai legittimari sia attribuita una porzione di patrimonio minore rispetto alla quota di legittima, il legittimario può agire per reintegrare la sua quota, e quindi ottenere una porzione maggiore di quella che altrimenti gli sarebbe attribuita.
È lesivo della legittima, per esempio, escludere del tutto dalla successione gli eredi legittimari.
Ancora, è lesiva della legittima l’attribuzione di tutti i propri beni ai figli, nulla disponendo in favore del coniuge ancora in vita; e allo stesso modo, l’attribuzione di tutti i propri beni al coniuge, nulla lasciando ai figli; e il disporre di tutti i propri beni in favore di un figlio, in presenza di altri figli.
Non vi sarà lesione di legittima se la propria successione è regolata attribuendo quote diverse di patrimonio, purché sia preservata la quota prevista dalla legge. Ad esempio, un genitore con due figli, in assenza di coniuge, può fare testamento con cui lascia il 55% del suo patrimonio ad un figlio, e il 45% ad un altro. Le quote attribuite sono diseguali, ma la quota di legittima di entrambi i figli non è lesa.
Qualora un erede lamenti la lesione della legittima provocata dal contenuto del testamento o da donazioni effettuate in vita dal defunto, potrà formulare, con l’assistenza di un avvocato, l’azione di riduzione.
L’azione è così chiamata perché è finalizzata a far “ridurre” proporzionalmente le porzioni degli altri eredi, per reintegrare la propria quota di legittima.
La tutela dell'erede legittimario attraverso l'azione di riduzione rappresenta un fondamentale baluardo contro le disposizioni testamentarie e donazioni lesive dei diritti riservati. È essenziale che i legittimari siano consapevoli dei loro diritti e delle procedure per farli valere, garantendo così il rispetto delle quote ereditarie previste dalla legge. La legge prevede un complesso insieme di regole per determinare come va effettuata la riduzione, a seconda della tipologia degli atti lesivi e dei beni presenti nel patrimonio coinvolti (mobili o immobili).
Per questo è sempre consigliabile rivolgersi al proprio avvocato di fiducia.
19.05.2024
Avv. Giovanni Firrito